ART. 04
La pesca è vietata con i seguenti mezzi e modi:
con ami o ancorette muniti di ardiglione, natanti, l’uso della mosca carnaria (bigattino), pasturazione, reti, fiocina, con le mani, guadino, esplosivi, sostanze venefiche, corrente elettrica, sbarramento, nonché di pesci in qualità di esca viva non appartenenti alle seguenti specie: sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cavedano, cobite e barbo comune.
È consentito l’uso del guadino ed è obbligatorio in tutte le Riserve, nelle zone No kill, Lago Nembia unicamente per salpare il pesce già allamato.
Vietata l’arpionatura.
È vietata la raccolta di macroinvertebrati da usarsi come esca nel periodo 01 Gennaio – 30 aprile di ogni anno.
Nei laghi è consentito l’uso della “bottiglia” per la cattura fino ad un massimo giornaliero di n. 50 sanguinerole da usarsi come esca.
- NELLE ZONE NO KILL SONO VIETATE LE ESCHE NATURALI
- Per il Bacino di Ponte Pià vedi regolamento specifico Art. 18
ART. 05
MISURE MINIME:
IN TUTTE LE ACQUE IN CONCESSIONE, ESCLUSE LE ZONE NO KILL E LE RISERVE, È CONSENTITO TRATTENERE MAX 1 SALMONIDE AL GIORNO, DI MISURA SUPERIORE AI 55 CM. (VEDI ESEMPI SEGNA CATTURE)
SPECIE PESCATE |
MISURE MINIME |
Trota fario, ibrido |
Nelle zone con apertura ad aprile e laghi alpini cm. 20 – Nelle zone con apertura in febbraio e laghi di Cornisello cm. 22 |
Trota iridea |
cm. 22 |
Trota marmorata |
DIVIETO |
Trota lacustre |
cm. 30 |
Salmerino (alpino e di fonte) |
Nelle zone con apertura ad aprile e laghi alpini cm. 20 – Nelle zone con apertura in febbraio e laghi di Cornisello cm. 22 |
Carpa |
cm. 40 |
Tinca |
cm. 25 |
Temolo |
DIVIETO |
Persico |
cm. 18 |
Luccio |
cm. 60 |
PERIODO DI DIVIETO:
SPECIE |
PERIODO DI DIVIETO |
Temolo |
Tutto l’anno in tutte le acque |
Scazzone |
Tutto l’anno in tutte le acque |
Gambero |
Tutto l’anno in tutte le acque |
Trota fario, ibrido |
dal 01 ottobre al 31 gennaio (nelle acque correnti) |
Trota marmorata |
TUTTO L’ANNO IN TUTTE LE ACQUE |
Salmerino (alpino e di fonte) |
dal 01 ottobre al 31 dicembre |
Carpa |
dal 01 al 30 giugno |
Tinca |
dal 01 al 30 giugno |
Persico |
dal 15 aprile al 15 maggio |
Luccio |
dal 01 marzo al 30 aprile |
- Solo per Lago Nembia vedi regolamento Art. 22
La lunghezza del pesce si misura dall’apice della testa all’estremità della pinna caudale.
Ogni pescatore deve essere in possesso di uno strumento atto a misurare la lunghezza del pesce (se trattenuto).
ART. 06
LIMITAZIONI:
SPECIE |
N° PEZZI MASSIMI CATTURABILI |
A STAGIONE |
|
SALMONIDI – a stagione |
200 pezzi |
di cui SALMERINO ALPINO – a stagione |
30 pezzi |
TEMOLO |
DIVIETO |
AL GIORNO |
|
SALMONIDI – al giorno |
5 pezzi |
di cui TROTE MARMORATE – al giorno |
DIVIETO |
di cui SALMERINI ALPINI – al giorno |
3 pezzi |
PESCE BIANCO AL GIORNO PESCE BIANCO |
|
ESCLUSE CARPE E TINCHE – al giorno |
5 kg |
PERSICI – al giorno |
20 pezzi |
CARPE – al giorno |
2 pezzi |
TINCHE – al giorno |
3 pezzi |
LUCCI – al giorno |
1 pezzo |
Fermo restando comunque il numero massimo complessivo giornaliero di catture per ogni pescatore di n. 5 salmonidi.
1. È sempre obbligatorio segnare di volta in volta i capi catturati anche se si smette di pescare. (vedi esempio)
2. Solo per il Bacino di Ponte Pià, è consentita, dal 01 ottobre al 30 novembre, la pesca di trota iridea e pesce bianco, con le modalità riportate nel regolamento specifico.
3. Il pescatore, in tutte le acque, una volta raggiunto il numero massimo di cinque (5) salmonidi giornalieri, dovrà immediatamente smettere di esercitare la pesca anche se rivolta ad altre specie.
ART. 07
I pesci catturati in periodo di divieto, di misura inferiore alla minima consentita o che s’intendono rilasciare, vanno liberati senza toglierli dall’acqua con la massima cura, bagnandosi le mani prima di toccarli. Quando non sia possibile liberare l’amo senza recare danno al pesce, dovrà essere tagliata la lenza.
Il pesce non deve essere maltrattato.
Il pesce trattenuto deve essere conservato riposto in un idoneo contenitore personale e non è cumulabile con quello di altri pescatori (salvo quanto previsto al punto 2 dell’Art. 08). È vietato abbandonare pesce lungo le rive e pesce morto nelle acque.
ART. 09
La pesca è consentita a partire da un’ora prima del sorgere del sole fino un’ora dopo il tramonto (orario astronomico). Salvo ove diversamente indicato.
ART. 10
Nelle acque correnti, nei laghi di Cornisello e nel bacino di Strembo è consentito l’uso di una sola canna con, al massimo, DUE ami o DUE ancorette oppure DUE esche artificiali.
NEI LAGHI, esclusi i laghi di Cornisello, e nel Bacino di Ponte Pià è consentito:
A. L’uso di una sola canna con, al massimo, tre ami o tre ancorette oppure tre esche artificiali. Per la moschiera o camoliera è consentito un massimo di tre ami.
B. L’uso di due canne armate con non più di cinque ami complessivamente e comunque con non più di tre ami o tre ancorette oppure tre esche artificiali su una canna.
È consentito in tutte le acque (ad eccezione delle zone No Kill e delle Riserve) l’uso: di pesci utilizzati quali esche vive solo se appartenenti alle seguenti specie: sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cavedano, cobite e barbo comune;
ART. 11
È vietato portare sul luogo di pesca attrezzi ed esche non consentite.
Dall’apertura al 31 marzo la pesca è consentita dalla riva a piede asciutto. È consentito attraversare il fiume in corrispondenza di briglie o di raschi. Solo nelle riserve (R1, R2, R4, LN) è consentito l’ingresso in acqua dall’apertura.
È vietato danneggiare, manomettere o rimuovere le tabelle o i cartelli di indicazione posti in loco dall’Associazione concessionaria delle acque.
È prevista la richiesta del risarcimento dei danni nei confronti del contravventore
ART. 12
L’esercizio della pesca nelle acque in concessione all’Associazione Pescatori Dilettanti Alto Sarca, è legato al possesso da parte del pescatore di permesso o relativo libretto uscite, dei quali si rende garante e responsabile della validità.
Detti documenti sono strettamente personali. Su richiesta del personale incaricato della sorveglianza, per i necessari controlli, il pescatore è obbligato ad esibire i documenti sopracitati.
Sul permesso di pesca (libretto uscite o permesso giornaliero) prima di iniziare l’attività di pesca, il pescatore deve segnare con inchiostro indelebile e secondo le istruzioni riportate sul libretto o permesso, la data e la zona di pesca; inoltre è tenuto ad annotare, di volta in volta (dopo ogni singola cattura), i capi catturati e trattenuti con la relativa misura, anche se si smette di pescare.
ART. 13
Per consentire i necessari controlli su richiesta degli addetti alla vigilanza, il pescatore è obbligato a mostrare il pesce catturato ed aprire i contenitori portatili o altri mezzi di trasporto con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora.
Il pescatore a richiesta del personale incaricato alla vigilanza è tenuto a salpare immediatamente la lenza, mostrando esche e mezzi utilizzati.
Il pescatore con natante o con belly boat è obbligato, in seguito a manifesto richiamo del personale addetto alla sorveglianza, ad avvicinarsi alla riva per gli opportuni controlli.
ART. 14
Nei casi previsti dall’art. 22.3 della L.P. n. 60/78 e successive modifiche ed integrazioni, il pesce catturato in modo illecito sarà confiscato, il permesso d’ospite sospeso, mentre la tessera di socio sarà ritirata a norma dell’art. 1 e art. 24.
ART. 15
Non potranno essere effettuate gare di pesca nelle acque in concessione senza autorizzazione del concessionario.
Per i campi gara vedi regolamento specifico, art. 26 del presente regolamento.
ART. 16
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni legislative di pesca attualmente in vigore.