H. Laghetti creati a valle del ponte sul Torrente Arnò (basso Arnò) in Comune di Bolbeno.
(Sono destinati a campo scuola per i bambini)
ART. 03
MISURE MINIME:
- Trota fario, iridea, cm. 22. (Zone apertura ultima domenica di febbraio)
- Trota fario, iridea e salmerino (alpino e di fonte) cm. 20 (Zone apertura prima domenica di aprile e nei laghi alpini)
- Trota marmorata cm. 35
- Trota lacustre cm. 30
- Carpa cm. 40
- Tinca cm. 25
- Temolo cm. 35
- Persico cm. 18
- Luccio cm. 50
PERIODO DI DIVIETO:
- Temolo dall'apertura al 30 aprile
- Carpa dal 01 al 30 giugno
- Tinca dal 01 al 30 giugno
- Persico dal 15 aprile al 15 maggio
- Luccio dal 01 marzo al 30 aprile.
La lunghezza del pesce si misura dall'apice della testa all'estremità
della pinna caudale.
Ogni pescatore deve essere in possesso di uno strumento atto a misurare
la lunghezza del pesce (se trattenuto).
ART. 04
LIMITAZIONI:
A. PER I SALMONIDI E' CONSENTITA LA CATTURA MASSIMA DI 200 PEZZI A STAGIONE.
IL NUMERO MASSIMO DI CATTURE CONSENTITE PER IL SALMERINO ALPINO E' DI 30 ESEMPLARI A STAGIONE.
(es. 170 trote 30 salmerini alpini)
IL LIMITE MASSIMO CONSENTITO GIORNALIERO PER LA CATTURA DI SALMONIDI E' DI n. 5 (5 pezzi).
Il limite massimo giornaliero di catture per alcune
specie è di:
n. 2 temoli
n. 2 trote marmorate
n. 3 salmerini alpini.
fermo restando comunque che il numero massimo complessivo giornaliero
di catture per ogni pescatore è di n. 5 salmonidi.
B. In una giornata non si possono pescare e trattenere più di 20 persici.
Obbligatorio segnare le catture giornaliere. (vedi esempio)
C. In una giornata si possono trattenere 5 kg di pesce bianco escluso carpe e tinche
D. In una giornata si possono trattenere 3 carpe e 3 tinche.
Obbligatorio segnare le catture giornaliere. (vedi esempio)
E. In una giornata si possono trattenere 2 lucci.
Obbligatorio segnare le catture giornaliere. (vedi esempio)
F. Solo per il Bacino di Ponte Pià è consentita,
dal 01 ottobre al 30 novembre, la pesca di trota iridea e pesce bianco,
con le modalità riportate nel regolamento.
G. Il pescatore, in tutte le acque, una volta raggiunto
il numero massimo di 5 salmonidi giornalieri, dovrà immediatamente
smettere di esercitare la pesca anche se rivolta ad altre specie.
H. E' vietato trattenere
la trota marmorata nella zona compresa tra lo sbarramento del bacino di
Ponte Pià ed il confine con il Basso Sarca Limarò - (SARCA PONTE ARCHE)
ART. 05
I pesci catturati in periodo di divieto, di misura
inferiore alla minima consentita o che s'intendono rilasciare, vanno
liberati senza toglierli dall'acqua con la massima cura, bagnandosi
le mani prima di toccarli. Quando non sia possibile liberare l'amo
senza recare danno al pesce, dovrà essere tagliata la lenza.
Il pesce non deve essere maltrattato.
Il pesce trattenuto deve essere conservato riposto
in un idoneo contenitore personale e non è cumulabile con quello
di altri pescatori. (salvo quanto previsto al punto 2 dell'Art.
06).
E' vietato abbandonare pesce morto lungo le rive.
ART. 06
- E' vietato effettuare catture per altri pescatori,
acquistare, vendere e permutare il pescato nonchè abbandonare
rifiuti, di qualsiasi genere, lungo le rive, in acqua e nei parcheggi. (VEDI LEGGE SPECIFICA PROVINCIALE)
- I pescatori fino all'ottavo anno compiuto
(muniti di licenza di pesca e tesserino rilasciato dalla società
concessionaria), soci od ospiti convenzionati, possono esercitare la
pesca ed il pescato è cumulabile con quello dell'accompagnatore
(munito di regolare permesso) fermo restando il limite cumulativo di 5 salmonidi.
ART. 07
La pesca è consentita a partire da un'ora prima del sorgere del
sole fino un'ora dopo il tramonto (orario astronomico). E' esclusa la pesca notturna nel Bacino di Ponte Pià è soggetta a regolamento speciale ( Vedi regolamento pesca notturna nel Bacino di Ponte Pià)
ART. 08
Nelle acque correnti, nei laghi di Cornisello
e nel bacino di Strembo
è consentito l'uso di una sola canna con, al massimo, DUE
ami o DUE ancorette oppure DUE esche artificiali.
NEI LAGHI, esclusi i laghi di Cornisello, e nel Bacino di Ponte Pià
è consentito:
A. l'uso di una sola canna con, al massimo, tre
ami o tre ancorette oppure tre esche artificiali. Per la sola moschiera
o camoliera è consentito un massimo di tre ami.
B. l'uso di due canne armate con non più
di cinque ami complessivamente e comunque con non più di tre ami
o tre ancorette oppure tre esche artificiali su una canna.
C. In tutte le zone di pesca che aprono il 04 Aprile
e nel tratto di Fiume Sarca dal ponte dei Serbi fino al confine con il
Basso Sarca (Limarò) la pesca è consentita nelle giornate di Sabato - Domenica Mercoledì e festivi.
D. Nei laghi e bacini e vietata la pesca fino a completo
disgelo.
E. Nel bacino artificiale di Ponte Pià è consentita la pesca solo
se nella maggior parte privo di ghiaccio.
ART. 09
La pesca è vietata con i seguenti mezzi e modi:
con ami o ancorette muniti di ardiglione,
natanti, l'uso della mosca carnaria (bigattino), pasturazione (escluso il Bacino di Ponte Pià), reti, fiocina, con le
mani, guadino, esplosivi, sostanze venefiche, corrente elettrica, sbarramento,
nonché di pesci in qualità di esca viva, non appartenenti
alle seguenti specie: sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone,
cavedano, cobite.
E' consentita la pesca con pasturazione solo nel Bacino di Ponte Pià.
Vietata l'arpionatura.
E' vietata la raccolta di macroinvertebrati da usarsi come esca
nel periodo 01 Gennaio - 30 aprile di ogni anno.
E' consentita la pesca con pasturazione solo nel Bacino di Ponte
Pià.
E' consentito l'uso del guadino unicamente per salpare il pesce già
allamato.
E' vietato trattenere lo scazzone.
Nei laghi è consentito l'uso della "bottiglia"
per la cattura fino ad un massimo giornaliero di n. 50 sanguinarole da
usarsi come esca.
NELLE ZONE NO KILL E TROFEO SONO VIETATE LE ESCHE NATURALI E' CONSENTITA LA PESCA CON AMI E ANCORETTE MUNITE DI ARDIGLIONE NEL SOLO LAGO DI PONTE PIA'
ART. 10
Nel solo BACINO DI PONTE PIA' è permesso l'uso della
bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglia non inferiore
a mm. 10 per la cattura di vaironi, scardole , alborelle, sanguinerole,
cobite, triotti, cavedani da adoperare vive uso esca. E' inoltre
consentito l'uso della pasturazione composta di sole sostanze vegetali,
per una quantità giornaliera non superiore a grammi 500 per pescatore.
Nel periodo che va dall'01/10 al 30/11 nel solo Bacino di Ponte Pià
è consentita la pesca della trota iridea e pesce bianco, nella
misura e quantità stabilita dal suddetto regolamento.
Qualsiasi altro salmonide allamato
va immediatamente liberato senza salparlo dall'acqua, tagliando qualora
si renda necessario la lenza.
ART. 11
E' vietato portare sul luogo di pesca esche non consentite.
Dall'apertura al 30 Aprile la pesca è
consentita dalla riva a piede asciutto. (E' consentito attraversare il
fiume in corrispondenza di briglie o di raschi a corrente veloce).
E' vietato danneggiare, manomettere o rimuovere le tabelle o i cartelli
d'indicazione posti in loco dall'Associazione concessionaria delle acque.
E' prevista la richiesta del risarcimento dei danni nei
confronti del contravventore.
ART. 12
L'esercizio della pesca in concessione all'Associazione
Pescatori Alto Sarca è legato al possesso da parte del pescatore
della licenza di pesca, della validità alla quale si rende garante
e responsabile, di permesso o relativo libretto uscite e controllo catture.
Detti documenti sono strettamente personali. Su richiesta del personale
incaricato della sorveglianza, per i necessari controlli, il pescatore
è obbligato ad esibire i documenti sopracitati.
Sul libretto o il permesso per controllo catture prima di iniziare l'attività
di pesca, il pescatore deve segnare con
inchiostro indelebile e secondo le istruzioni riportate
sul libretto o permesso, la data e la zona di pesca; inoltre è
tenuto ad annotare, di volta in volta dopo ogni singola cattura, i capi
catturati e trattenuti con la relativa misura, anche se si smette di pescare.
ART. 13
Per consentire i necessari controlli su richiesta degli addetti alla
vigilanza, il pescatore è obbligato ad aprire i contenitori portatili
o altri mezzi di trasporto con esclusione di quelli costituenti luoghi
di privata dimora.
Il pescatore a richiesta del personale incaricato alla vigilanza è
tenuto a salpare immediatamente la lenza mostrando esche e mezzi utilizzati.
ART. 14
Nei casi previsti dall'art. 22.3 della L.P. n. 60/78 e successive
modifiche ed integrazioni, il pesce catturato in modo illecito, sarà
confiscato, il permesso d'ospite sospeso, mentre la tessera di socio
sarà ritirata a norma dell'art. 18.
ART. 15
Non potranno essere effettuate gare di pesca nelle acque in concessione
senza autorizzazione del concessionario.
Per i campi gara vedi regolamento specifico, art. 24 regolamento interno.
ART. 16
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni
legislative di pesca attualmente in vigore.
ART. 17
PENALITA' E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Fermo restando quanto stabilito dalla legge provinciale n. 60/78 e successive
modifiche ed integrazioni in materia di sanzioni penali ed amministrative
e dalle Leggi Nazionali, in tutti i casi di penalità accertata,
il permesso di pesca sarà immediatamente ritirato dagli addetti
alla vigilanza e depositato presso la sede sociale.
Il pescatore (socio o ospite) non potrà utilizzare permessi giornalieri
per l'intera durata della penalità stabilita dall'Associazione.
Alla scadenza delle sanzioni il socio o ospite provvederà al suo
ritiro, mentre l'ospite potrà riusufruire dei permessi giornalieri
di pesca.
Non è ammessa alcuna oblazione conciliatrice nei confronti dell'Associazione.
Secondo il disposto dell'art. 18 del regolamento di esecuzione della
L.P. n. 60/78 e successive modifiche ed integrazioni, l'inosservanza
del presente regolamento interno è altresì sanzionabile
ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 60/78 da parte dell'Amministrazione
Provinciale.
L'Associazione si riserva, comunque, di chiedere il risarcimento
dei danni nei confronti del contravventore.
Il Consiglio Direttivo deciderà le penalità sociali, ferme
restando in casi non gravi, le seguenti sanzioni minime e massime:
a) pesca in ore notturne e orari non consentiti Ritiro tessera da 30
gg. a gg . 60
b) pesca con più di una canna Ritiro tessera da 30 gg. a gg. 60
c) omessa segnatura data e delle catture per ogni pesce
pescato. Ritiro tessera da 30 gg a gg 90
d) omessa segnatura misura per ogni pesce
pescato e zona di pesca. Ritiro tessera da 10 gg a gg 90
e) Pesca con mezzi o esche proibite Ritiro tessera da 60 gg. a gg. 90
f) Per ogni pesce trattenuto oltre il numero consentito o trattenuto in
zone a prelievo nullo (no-Kill). Ritiro tessera da 60 gg. a gg. 90
g) Per ogni pesce trattenuto non di misura consentita Ritiro tessera da
60 gg. a gg. 90
h) Pesca nei giorni di chiusura. Ritiro tessera da 60 gg. a gg. 120
i) Proseguimento della pesca raggiunto il limite massimo di catture Ritiro
tessera da 30 gg. a gg. 120
j) Rifiuto di permettere il controllo del pescato catturato. Ritiro tessera da 180 gg. a gg. 360
k) Pesca in zona di divieto. Ritiro tessera da 360 gg. a gg. 720
l) Pesca con materiale esplosivo, elettricità, sostanze atte ad
intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica. Espulsione
m)Pesca in epoca di divieto
n)Per chiunque abbandoni esche, rifiuti
di qualsiasi genere, lungo le rive nelle acque e nei parcheggi ecc.... Ritiro tessera da 60 gg. a gg.90
o)Maltrattare o abbandonare pesce morto nelle acque o lungo le rive
ecc. Ritiro tessera da 30
gg. a gg.
p) Pesca senza permesso specifico. Ogni soggetto sarà considerato indesiderato
q) Pesca in zone non consentite. Ritiro tessera da 30 gg. a gg. 60
r ) Pesca con piedi in acqua fino al 30 aprile. Ritiro tessera da 30 gg. a gg. 60
s) In caso di ritardo ingiustificato nella riconsegna del permesso di interscambio. Non utilizzo dello stesso per 360 gg
t) In caso di penalità utilizzando il permessodi interscambio. Penalità radoppiata e non utilizzo dello stesso per 3 anni.
u) In caso di offese al personale di sorveglianza. Sarà applicato l'articolo 18 del regolamento
NELLE ZONE NO-KILL, TROFEO E PER I POSESSORI DI LIBRETTI DI PERMESSI D'OSPITE, LE SANZIONI SOPRA DESCRITTE SARANNO RADDOPPIATE
Nel caso di recidività delle infrazioni
o per cumulo delle stesse, il C.D. potrà deliberare fino all'espulsione
del Socio dall'Associazione o dichiarare indesiderato l'ospite.
ART. 18
Il pescatore deve avere un corretto comportamento
quando esercita l'attività, verso il pesce, l'ambiente,
gli altri pescatori e chi esercita la sorveglianza. L'inosservanza
di un corretto comportamento, può portare, con delibera del Consiglio
Direttivo dell'Associazione, all'applicazione di penalità,
fino alla sospensione del socio, per l'ospite, la segnalazione d'essere
indesiderato.
ART. 19
Obbligo consegna libretto sociale segna pesce con l'esatta compilazione
del riepilogo catture entro la data di apertura dell'esercizio della pesca
dell'anno successivo.
Non sarà rinnovata la domanda da Socio fintanto che non sarà
consegnato il libretto.
Eventuale smarrimento del libretto deve essere comunicato in sede con
lettera.
ART. 20
NORME PARTICOLARI PER LE ZONE A PRELIEVO NULLO (NO KILL)
La pesca a prelievo nullo (no kill) è consentita (in tutte le acque in concessione e nelle zone no kill), con le seguenti modalità:
Prima di esercitare la pesca a prelievo nullo e nelle zone NO-KILL è obbligatorio segnare la zona nonchè barrare tutte le caselle delle catture sul libretto o permesso di pesca.
- E’ assolutamente vietato trattenere il pesce catturato e lo stesso deve essere rilasciato in modo da non arrecarne danno.
- Le zone di pesca sono contraddistinte da apposite tabelle.
- La pesca a prelievo nullo e nelle zone No-Kill si può esercitare dopo le ore 8.
- E’ consentito esercitare la pesca in tutte le acque in concessione all'Associazione e nelle zone No-Kill..
- L’uscita a prelievo nullo e nelle zone (No-Kill), esclude tassativamente la possibilità, nello stesso giorno, di esercitare la pesca con modalità diverse in tutte le acque in concessione all'Associazione e viceversa.
- E’ consentito usare come esca una sola mosca o ninfa artificiale montata su di un amo privo di ardiglione.
- Le tecniche di pesca consentite sono la coda di topo, la valsesiana e la moschiera con galleggiante (con una sola mosca artificiale).
- E’ consentito entrare in acqua, comunque sempre dopo il 30 aprile.
- Per quanto riguarda le penalità si fa riferimento al regolamento interno.
- L'attraversamento del fiume è consentito in prossimità di briglie o raschi.
- Non è consentito trattenere nessun pesce nell'arco dell'intera giornata.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamenti interni di pesca attualmente in vigore
ART. 21 NORME PARTICOLARI PER LE ZONE A TROFEO
La pesca nelle zone a trofeo è consentita, con le seguenti modalità:
Apposito permesso per ospiti o apposite caselle per i soci. Per i soci numero massimo di uscite comprese nel libretto annuale è di 5 (cinque), oltre alle quali può essere acquistato apposito permesso giornaliero.
Gli ospiti potranno acquistare l'apposito permesso presso l'ufficio dell'Associazione.
Prima di esercitare la pesca nelle zone TROFEO è obbligatorio segnare la zona
- E' consentita una sola cattura rispettando le seguenti misure minime:
- marmorata cm. 60 - fario cm 40 - temolo cm 40 - iridea cm 40
- E' assolutamente vietato continuare la pesca dopo la cattura trattenuta, il pesce allamato e non trattenuto deve essere rilasciato in modo da non arrecarne danno.
- Le zone di pesca sono contraddistinte da apposite tabelle.
- La pesca in dette zone si può esercitare dopo le ore 8.
- L'uscita nelle zone di pesca a trofeo esclude tassativamente la possibilità, nello stesso giorno, di esercitare la pesca in qualsiasi altra zona della riserva e viceversa.
- E' consentito usare come esca una sola mosca o ninfa artificiale montata su di un amo privo di ardiglione.
- Le tecniche di pesca consentite sono la coda di topo, la valsesiana e la moschiera galleggiante (con una sola mosca artificiale).
- E' consentito entrare in acqua, comunque sempre dopo il 30 aprile.
- Per quanto riguarda le penalità si fa riferimento al regolamento interno.
- L'attraversamento del fiume in dette zone, è consentito in prossimità di briglie o raschi.
- L'accesso alle stesse non è consentito portando altro pesce.
- Obbligatorio prenotare le uscite per soci e ospiti.
- Numero di presenze giornaliere 10, così suddivise, max. 5 soci e max. 5 ospiti.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamenti interni di pesca attualmente in vigore.
ART. 22 REGOLAMENTO BACINO DI PONTE PIA'
IN TUTTE LE ACQUE IN CONCESSIONE LA PESCA È CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CON AMI O ANCORETTE PRIVI DI ARDIGLIONE.
L'APERTURA DEL BACINO DI PONTE PIA' DAL 20 MARZO AL 30 NOVEMBRE.
SOLO NEL BACINO DI PONTE PIA' E' CONSENTITA LA PESCA CON AMI E ANCORETTE MUNITE DI ARDIGLIONE
Nel solo BACINO DI PONTE PIA' è permesso l'uso della bilancia, di lato non superiore
a metri 1,50 e con maglia non inferiore a mm. 10, per la cattura di vaironi, scardole,
lborelle, sanguinerole, cobiti, triotti e cavedani da adoperare vivi uso esca.
E' inoltre consentito l'uso della pasturazione composta di sole sostanze vegetali, per
una quantità giornaliera non superiore a grammi 500 per pescatore.
Nel periodo che va dal 01/10 al 30/11, nel solo Bacino di Ponte Pià è consentita la pesca
esclusivamente al pesce bianco e nel numero massimo di 50 trote iridea, si applica inoltre
il regolamento valido per tutte le acque in concessione all'Associazione.
PER LA PESCA NOTTURNA NEL PERIODO ACCONSENTITO (01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE) VEDI REGOLAMENTO INTERNO, ART. 23
ART. 23 REGOLAMENTO PER LA PESCA NOTTURNA AL BACINO DI PONTE PIA'
- La pesca notturna nel Bacino di Ponte Pià è consentita nel periodo dal 01.07.2009 al 30.09.2009.
- La pesca è permessa dalle ore 18 alle ore 08 del giorno successivo previo apposita segnatura dell'uscita sul libretto (apposite caselle) o permesso valevole solo per l'orario sopra indicato.
- E' assolutamente vietato trattenere qualsiasi specie di pesce catturata.
- Il pesce allamato deve essere rilasciato in modo da non arrecarvi danno.
- L' accesso alla pesca notturna non è consentito portando appresso altro pesce.
- E' vietato usare ami o ancorette muniti di ardiglione.
- Giorno di chiusura alla pesca notturna il venerdì (escluso festivi).
- Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamenti interni di pesca attualmente in vigore.
ART. 24 REGOLAMENTO GARE DI PESCA ASSOCIAZIONE PESCATORI ALTO SARCA
Le esche consentite a seconda della tecnica di pesca sono le seguenti:
- Pesca a mosca con coda di topo; possono essere utilizzate solamente mosche secche, sommerse o ninfe.
- Pesca a spinning, con rapala o cucchiaino
- Pesca al tocco o galleggiante, utilizzando solamente lombrichi e camole del miele
Durante le gare possono essere utilizzati esclusivamente ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato.
La pesca in gara può essere esercitata solamente dalla riva a piede asciutto.
L'attraversamento può essere effettuato solo in punti predeterminati
Per gare organizzate da altre società o gruppi sportivi serve l'autorizzazione dell'Associazione Pescatori Alto Sarca.
I costi per l'acquisto delle trote, il trasporto, la semina e altre eventuali
spese sono completamente a carico dell'organizzazione della gara.
Le trote seminate possono essere esclusivamente fario, acquistate presso
pescicoltori professionisti (con il consenso dell'Associazione) accompagnate da
certificato sanitario di indennità, (sarà ritirato dal personale di sorveglianza),
la taglia del pesce seminato deve essere superiore o uguale a 22 cm.
Terminata la competizione la zona rimane chiusa alla pesca fino al giorno seguente o come descritto sulle tabelle di campo gara.
NOTIZIE DI INTERESSE
In caso di SMARRIMENTO
o DETERIORAMENTO della tessera sociale e/o libretto uscite e catture
salmonidi, il socio dovrà richiedere, per iscritto, alla sede dell'Associazione,
il rilascio del duplicato che gli verrà addebitato al costo di
€ 25 e se possibile consegnare il vecchio documento. Le uscite di
pesca del duplicato saranno limitate a 10 (dieci) per ogni mese di pesca
ancora disponibile all'atto della richiesta.
Nel corso dell'anno sono disponibili dei PERMESSI
DI PESCA INTERSCAMBIO con altre Associazioni, che come socio potrà;
ritirare in sede.
Tali permessi potranno essere usati per la sola giornata seguente al ritiro
e dovranno essere restituiti entro il primo giorno lavorativo successivo
a quello di utilizzo. In caso di ritardo ingiustificato nella riconsegna
del permesso interscambio, al socio sarà precluso l'utilizzo
di qualsiasi permesso interscambio per un periodo non inferiore a 12 mesi.
In caso di penalità utilizzando il permesso di interscambio, la
penalità sarà applicata doppia per il permesso dell'Associazione
Alto Sarca e 3 anni di non utilizzo di permessi di interscambio.
SONO PREVISTI I CORSI: